03/06/20 Con l’apertura degli spostamenti tra regioni, tutti coloro che vengono nel territorio calabrese dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it. Il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli ha firmato l’ordinanza n.49 che dispone le misure riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.
Con l’ordinanza P.G.R. n.49 2020 sono adottate le seguenti misure:
1. A decorrere dal 3 giugno 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative relative agli spostamenti interregionali, oltre a quelli da e per l’estero, delle persone fisiche.
2. Tali misure potranno essere adottate o reiterate con riferimento all’eventuale aggravamento della situazione epidemiologica Regionale.
3. Dal 3 giugno 2020 le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati.
4. I dati di registrazione saranno trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che potrà proporre, sulla base della valutazione del rischio, l’esecuzione del test per ricerca di SARS-CoV-2, ovvero potrà utilizzarli, nel rispetto dei dati personali, per l’eventuale contact tracing con le modalità previste nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P.
5. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria,in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
6. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.
8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
9. Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
Consulta l’Ordinanza n.49 pdf
Ordinanza_P.G.R._n._49_2020