29/10/2020 Regione Calabria. Il Presidente f.f. Spirlì ha emanato l’ordinanza N.82 per il contrasto all’epidemia. Il provvedimento sospende le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili.
Le nuove disposizioni inerenti alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili sono contenute nell’ordinanza N.82, firmata dal Presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
• ATTIVITÀ AMBULATORIALI SOSPESE
Dal 31 ottobre 2020 a tutto il 24 novembre l’ordinanza, sottoscritta anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, «dispone la sospensione, all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal Pngla 2019-2021, di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019. Sono fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di Pet/Tc, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili. Sono fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all’interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia riportate in allegato 1 all’ordinanza 29/2020, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita e alla diagnosi prenatale e al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue».
L’ordinanza «consente lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente. Restano consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri. Sono sospese le attività in regime di intrapmoenia».
• SOSPENSIONE RICOVERI
Il provvedimento, inoltre, dispone «la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica – ivi compresi quelli in intramoenia – fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera in quanto il processo riabilitativo non può essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti».
• ATTIVITÀ DA RIPROGRAMMARE
L’ordinanza stabilisce anche che «le strutture pubbliche interessate dal presente provvedimento procedano alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della presente ordinanza ad avvertire gli utenti le cui prestazioni e ricoveri siano stati sospesi, per riprogrammare l’appuntamento con la tempistica coerente con il presente provvedimento».
• PAZIENTI DA TRASFERIRE
Secondo l’ordinanza firmata da Spirlì, «i presidi delle aziende ospedaliere dovranno trasferire presso i presidi ospedalieri territoriali direttamente gestiti dalle aziende sanitarie provinciali, i pazienti Covid-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio, previa intesa tra le direzioni sanitarie delle strutture»; mentre «le strutture sanitarie dovranno procedere ad incrementare, nelle more dell’adesione a quanto previsto nel Dca n. 91 del 18 giugno 2020 e, fermo restando il disposto di cui all’ordinanza n. 80/2020, il numero di posti letto nelle unità operative di malattie infettive, al fine di ampliare la recettività dei pazienti Covid positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione.
In allegato l’ordinanza integrale⤵️
Ordinanza-n 82