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Agriturismo: La tassa 2021 sulle concessioni regionali non va pagata 0

29/01/21– Regione Calabria: I titolari degli agriturismi non pagheranno la tassa 2021 sulle concessioni regionali. «Recapitati 144 avvisi per errore, tributo non dovuto»


I 144 titolari di agriturismi che hanno ricevuto gli avvisi di scadenza per la tassa sulle concessioni regionali non dovranno effettuare il pagamento. A precisarlo è il dipartimento Economia e Finanze della Regione Calabria.

«Con riferimento alle notizie, apparse in data odierna su numerosi quotidiani calabresi, circa la segnalazione da parte di Coldiretti di una presunta illegittima applicazione agli agriturismi della tassa sulle concessioni regionali -è scritto in una nota del dipartimento-, corre l’obbligo di evidenziare quanto segue.

A decorrere dall’anno tributario 2021, per effetto dell’entrata in vigore della L.r. 19 novembre 2020, n. 19, è stata abrogata la tassa sulle concessioni regionali per le attività agrituristiche. All’inizio di ogni anno la Regione Calabria provvede all’invio ai contribuenti degli avvisi di scadenza della Tassa sulle concessioni regionali sulla base dei dati presenti negli archivi tributari regionali.

Anche quest’anno, come di consueto, sono state trasmesse le predette comunicazioni allo scopo di rammentare ai contribuenti la scadenza, fissata al 31 gennaio, dei termini per il versamento del tributo».

«A causa dell’incompleto aggiornamento degli archivi al momento dell’estrazione dei dati  -riporta la nota- sono stati recapitati, fra gli altri, 144 avvisi di scadenza ad altrettanti titolari di attività agrituristiche che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa, da quest’anno non sono tenuti al pagamento del tributo.

Rilevato l’errore sono state prontamente avviate, sin dalla data del 19 gennaio scorso, le comunicazioni di rettifica ai contribuenti, con l’invito a non tenere conto dell’avviso ricevuto, che dovrebbero terminare nella giornata di domani.

Restano naturalmente ferme eventuali obbligazioni tributarie sorte per le annualità fino al 2020 in considerazione della efficacia non retroattiva delle disposizioni di cui alla L.r. 19 novembre 2020, n. 19».

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