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Covid. Regione Calabria: Nuove indicazioni per valutare la aree da Zona rossa 0

14/04/21Emergenza Covid-19. Regione Calabria: Nuove indicazioni per valutare la aree da Zona rossa


Il Presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì ed il Delegato del Soggetto Attuatore, Fortunato Varone, hanno firmato nella giornata di ieri una circolare in merito all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che tratta nello spcifico i “Provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica: aggiornamento indicazioni”.

“Come evidente, nell’ultimo mese si sta assistendo nella Regione Calabria, come in altre Regioni d’Italia, ad una ripresa epidemica da SARS-CoV-2 e dalle sue varianti, caratterizzata da un elevato numero di contagi non sempre riconducibili a focolai noti. Le misure di mitigazione della diffusione epidemica devono essere sicuramente rigorose, ma uniformi, al fine di ridurre la diffusione del contagio e quindi l’incremento di morbilità e mortalità in tutti gli ambiti territoriali regionali.

A volte tali misure devono essere talmente stringenti da necessitare il ricorso all’istituzione di zone in cui siano previste limitazioni supplementari rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione
nazionale e regionale, per le diverse aree geografiche.

Alla luce del nuovo scenario che è in corso, per le situazioni in cui i casi confermati in singole realtà provinciali manifestino costante incremento, tenendo conto del DPCM 2 marzo 2021 e del Decreto-legge n. 44/2021, appare opportuno fissare delle indicazioni metodologiche regionali, che
aggiornino i criteri fino ad oggi utilizzati nella individuazione delle aree del territorio, riconducibili o assimilabili agli scenari di rischio individuati nel documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020.

Si ricorda che, ai sensi della regolamentazione regionale vigente, all’Unità di Crisi regionale, attraverso il competente Settore del Dipartimento Salute, devono puntualmente pervenire i dati giornalieri relativi al flusso di Protezione Civile Nazionale, nonché i dati quotidiani relativi ai casi attivi per singolo Comune. Tali dati devono trovare corrispondenza, senza ritardo, con i dati inseriti nella piattaforma di sorveglianza integrata COVID-19 dell’ISS, che come è noto, è utilizzata per la classificazione regionale del rischio, ai sensi del DM 30 aprile 2020, effettuata settimanalmente.

Ciò posto -fermo restando che è sempre necessario lo stretto raccordo con l’Unità di Crisi
regionale per l’Emergenza Covid-19 nell’analisi della situazione epidemiologica provinciale e dei singoli territori- si riportano di seguito alcuni parametri epidemiologici, su cui potranno fondarsi le decisioni regionali, sulla base delle comunicazioni che saranno trasmesse da codesti Dipartimenti:

DEFINIZIONE DI “ZONA ROSSA”
Per la definizione di “zona rossa”, il parametro di riferimento è rappresentato dall’incidenza
settimanale per 100.000 abitanti con valore ≥ 250. Tuttavia, soprattutto per i piccoli Comuni, anche in presenza dei valori di allerta di cui sopra, potrà non procedersi ai provvedimenti limitativi qualora il Dipartimento di Prevenzione accerti che i focolai sono limitati o circoscritti, le indagini epidemiologiche ed il contact tracing hanno un adeguato livelli di completezza e la situazione territoriale non presenta particolari problematiche connesse a catene di trasmissione non note.

Di contro, anche in caso di non raggiungimento del valore di allerta, potrà essere segnalata la necessità di adozione delle misure da “zona rossa” qualora in una determinata area territoriale, si
verifichino almeno due o più delle seguenti condizioni, che sono riconducibili a motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico:

1. tasso di positività (casi confermati/tot soggetti testati per settimana) superiore di 5 o più punti rispetto alla settimana precedente, ovvero della media della provincia di riferimento, nel medesimo periodo;
2. presenza di numerosi casi non riconducibili a catene di trasmissione note (necessaria la valutazione del numero dei casi e del contesto), con contagi pervasivi;
3. evidenza documentata della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 che determina alto rischio di diffusività o stati di malattia grave;
4. aumento nel numero di focolai attivi o di nuovi focolai nello stesso Comune, non diversamente contenibili per la eterogenea distribuzione sul territorio;
5. significativo aumento nel numero dei ricoveri e/o dei decessi nel territorio interessato, negli ultimi 7 e 14 giorni.

Ulteriori elementi possono essere segnalati a integrazione di quanto sopra, quali:

a) sussistenza di condizioni peculiari nell’area interessata (esempio luogo frequentato da molti visitatori per un elemento attrattivo particolare);
b) tipologia di sviluppo di focolai in una comunità lavorativa, politica, scolastica, religiosa, militare, nelle situazioni in cui si sia rilevata una significativa attività sociale e molteplici interazioni tra diversi soggetti esterni alla comunità, anche correlata a specifici target di persone fragili, > 50 anni oppure < 18 anni;
c) indicazioni presenti nella Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio dell’ 1 febbraio 2021 che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/1475. Considerato che le comunicazioni trasmesse per l’adozione del provvedimento contingibile e urgente, determinano per lo specifico territorio, l’applicazione delle misure di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021 (come modificato a seguito dell’entrata in vigore del DL n.44/2021), con forti limitazioni alla libera circolazione delle persone fisiche e per tutte le attività produttive, commerciali, sociali, scolastiche, è necessario acquisire agli atti del procedimento una relazione analitica circostanziata, redatta a cura del Dipartimento di Prevenzione, inerente le motivazioni della proposta di istituire una zona rossa, sulla base di quanto riportato nella presente circolare, con eventuale acquisizione del parere non vincolante del Sindaco e, possibilmente, del Prefetto.

Dovranno inoltre essere fornite informazioni relative alla proporzione di soggetti under 18 risultati positivi negli ultimi 7 e 14 giorni, rispetto al totale dei casi confermati e l’eventuale presenza di cluster scolastici legati alla diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Tali elementi sono strettamente correlati alla eventualità di deroga contemplata all’art. 2 comma 1 del D.L. n.44/2021. Resta ferma la possibilità per l’Unità di Crisi Regionale, procedere d’Ufficio, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e/o per l’adeguamento alla collocazione fissata con le Ordinanze del Ministro della Salute, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che le presenti indicazioni, sostituiscono quelle fissate nella Circolare regionale del 29 ottobre 2021 prot. 352436 e potranno essere aggiornate in seguito alla emanazione di provvedimenti nazionali che modifichino l’attuale quadro regolatorio.

LA CIRCOLARE in pdf ⬇️ Prot_168430_2021.pdf

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