modello autodichiarazioneDIAMANTE 10/03/20 Il Comune di Diamante, visto l’ultimo DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure dettate dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo per la cd. “zona rossa”.
Avvisa tutta la cittadinanza che da oggi (10/3/2020) sono vigenti in tutto il territorio nazionale le seguenti più stringenti misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.
Limiti agli spostamenti: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Eventi sportivi: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (fanno eccezione gli eventi internazionali a porte chiuse o all’aperto senza presenza di pubblico e gli allenamenti a porte chiuse di atleti che devono partecipare a Giochi Olimpici e a manifestazioni nazionali ed internazionali)
Eventi in luogo pubblico: sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
Pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati: sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Servizi educativi e per l’infanzia: fino al 3 APRILE 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
Luoghi di culto: l’apertura dei luoghi di culto avverrà solo previa adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
Ristorazione e bar: sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione: sono consentite le attività commerciali diverse dalla ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Medie e grandi strutture di vendita: nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione.
Centri sportivi: sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Manifestazioni e spettacoli: sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Musei: sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
Procedure concorsuali: sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione: è fortemente raccomandato all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Si avvisa inoltre che devono essere seguite le seguenti raccomandazioni prescritte:
Soggetti con alterazioni febbrili: ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Soggetti in quarantena: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Si avvisa che con il DPCM 9.03.2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si avvisa, infine che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell’art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un’elevata incontrollata capacità di diffusione.
Le Forze dell’ordine e la Polizia Locale effettueranno tutte le attività di controllo e vigilanza per il rispetto delle disposizioni estese a tutto il territorio nazionale dal richiamo DPCM DEL 9.03.2020.
Il Sindaco di Diamante
Sen. Avv. Ernesto Magorno
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