Home / Informazioni e Notizie / Porto di Diamante: La delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Porto di Diamante: La delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 0

05/05/20 Porto di Diamante: la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Riguardo ai lavori per il completamento e la ristrutturazione del molo di ricovero natanti del Comune di Diamante, affidati in appalto dalla Regione Calabria alla ATI ICAD Srl e Diamante Blu Srl il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -al termine di una lunga e complessa istruttoria- ha deliberato, lo scorso 22 aprile, in merito alla segnalazione a firma di cittadini del Comune di Diamante pervenuta all’Autorità l’08.01.2019. La segnalazione richiamava i contenuti di una precedente segnalazione del 14.2.2018 ed era finalizzata a portare all’attenzione dei soggetti competenti una serie di criticità che attengono all’affidamento ed all’esecuzione dei suddetti lavori.

Ricordiamo che nel corso della procedura avviata dall’ANAC, il Comune di Diamante ha fornito ogni riscontro richiesto dalla stessa Autorità ed ha chiedo ed ottenuto di essere ascoltato in audizione nella persona del Sindaco. L’audizione si era tenuta, presso l’Ufficio istruttore dell’Autorità, in data 17.10.2019 e in quel contesto era stata depositata ulteriore documentazione istruttoria a chiarimento delle vicende in esame. Dopo un esauriente excursus della vicenda amministrativa che ha rimarcato in più passaggi le criticità e le carenze del contegno avuto in questi anni sia dalla Regione Calabria che dal Concessionario, nel deliberato finale l’ANAC ritiene in contrasto con il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché con i principi economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, la circostanza che ad oltre vent’anni dalla gara di affidamento e ad oltre dieci anni dalla stipula del contratto, i lavori -della durata contrattuale di 21 mesi -rimangano ineseguiti e la gestione non avviata, nonché l’indeterminato protrarsi di tale situazione in assenza di provvedimenti assunti dalla stazione appaltante (Regione Calabria) nonché carente la vigilanza espletata dalla stessa in fase di esecuzione dei lavori affidati. In particolare si evidenzia che l’ANAC ribadisce di ritenere immotivata l’assenza, ad oggi, di una formale valutazione della stazione appaltante circa la gravità dell’inadempimento e l’imputabilità dello stesso, nonché circa delle effettive sorti del contratto.

Sempre nel provvedimento si evidenzia il contrasto con il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché con i principi che devono contraddistinguere l’azione la mancata valorizzazione del tavolo tecnico appositamente costituito per la condivisione dell’orientamento e della valutazione delle fasi di esecuzione dell’opera. L’ANAC afferma che la carenza dei presupposti per la legittimità dell’affidamento diretto al medesimo esecutore dei lavori complementari inclusi nella variante 2016. Infine, con riferimento alla mancata presentazione, da parte del concessionario, di idonea fideiussione, nonché alla condotta dello stesso che ha determinato il provvedimento di revoca della concessione demaniale suppletiva del 2018, evidenzia che tali elementi di ritenere tali elementi suscettibili di valutazione in sede di risoluzione del contratto di concessione di costruzione e gestione in questione.

Con riferimento alla questione del possesso da parte del concessionario, dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. 163/2006, l’ANAC ritiene anche che la stazione appaltante sia vincolata all’osservanza del principio di continuità, con conseguente impossibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale ove la stessa dovesse accertare una carenza, originaria o sopravvenuta, di detti requisiti in capo alla ATI ICAD Srl- Diamante Blu Srl.

L’ANAC, ancora, ritiene preliminare da parte della Regione Calabria quale stazione appaltante una compiuta e formale valutazione, anche ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 163/2006, sullo stato della concessione di costruzione e gestione in atto, e ciò anche rispetto a qualsiasi ulteriore questione: a tal proposito l’ANAC rimarca che la vicenda della revoca della concessione demaniale marittima suppletiva del 2018 da parte del Comune di Diamante sia una questione ininfluente ai fini delle sorti del contratto con l’ATI ICAD Srl- Diamante Blu Srl in quanto evento successivo a precedenti inadempimenti la cui rilevanza attende ancora di essere valutata dalla stazione appaltante.

Conclusivamente la Regione Calabria, soggetto concedente e stazione appaltante è invitata a comunicare all’A.N.AC. – entro 90 giorni decorrenti dal 15 maggio p.v.- le determinazioni assunte successivamente alla comunicazione del provvedimento sopra riepilogato ed assunto nell’esercizio dell’attività di vigilanza demandato alla competenza della stessa Autorità.

Comments are closed.

Theme developed by ThemeStash - Premium WP Themes and Websites